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SALDO DI IMPOSTA
Debito d’imposta residuo relativo all’anno a cui si riferisce la dichiarazione;
per l’Irpef il suo ammontare è pari all’imposta dovuta al netto delle
ritenute,
dei crediti e degli
acconti versati. In genere, il saldo a credito può essere
compensato con altre imposte o contributi (v.
Compensazione).
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Penalità irrogate per la violazione di norme tributarie, consistenti nel
pagamento di una somma di denaro (di importo fisso o determinato in
percentuale), oppure anche nel divieto di svolgere certe attività (ad esempio:
interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società,
dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture,
interdizione o sospensione da licenze, concessioni o autorizzazioni per
l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo).
SANZIONI PENALI
Penalità irrogate dall’autorità giudiziaria, su denuncia dell’amministrazione
finanziaria, quando la violazione degli obblighi tributari costituisce reato. Il
sistema delle sanzioni penali tributarie è stato recentemente riformato per
effetto della legge sulla depenalizzazione dei reati minori.
SCAGLIONI IRPEF
Fasce di reddito a cui corrisponde una diversa
aliquota dell’Irpef. Attualmente
sono previsti cinque scaglioni.
SCONTRINO FISCALE
Documento fiscale che deve essere rilasciato da determinate categorie di
operatori commerciali all’atto della cessione di beni o prestazione di servizi.
Tra gli altri, devono rilasciare lo scontrino fiscale (quando non è prevista la
fattura) coloro che svolgono attività di cessione di beni in locali aperti al
pubblico o in spacci interni o attività di somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi.
SCRITTURE CONTABILI
Registri obbligatori previsti dalle leggi tributarie e dal codice civile. Devono
essere conservate fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti
relativi al corrispondente
periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito
dall'art. 2220 c.c. (10 anni dall'ultima registrazione) o da altre leggi
tributarie.
SERVIZI DI ASSISTENZA AL
CONTRIBUENTE
Attività svolte presso gli Uffici locali
dell’Agenzia delle Entrate nel periodo
di presentazione della dichiarazione, con modalità particolari in favore dei
disabili. A queste si aggiunge l’assistenza telefonica prestata dai
Centri di
assistenza telefonica dell’Agenzia che rispondono al numero 848.800.444.
SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE
DELLE DICHIARAZIONI
Possibilità di presentare la dichiarazione tramite la rete
Internet o la rete
“Entratel” dell’Agenzia anziché con i mezzi tradizionali.
SGRAVI FISCALI
Esoneri o agevolazioni di cui possono usufruire determinate categorie di
contribuenti.
Costituiscono una forma indiretta di intervento pubblico a sostegno
dell’economia, in quanto consentono di favorire nuovi investimenti e incentivare
l'occupazione e il consumo di determinati beni.
SGRAVIO (DA AUTOTUTELA)
Atto con il quale l'amministrazione finanziaria riconosce non dovuta, in tutto o
in parte, la somma iscritta a ruolo e richiesta con una
cartella di pagamento.
Nell'ipotesi che il contribuente abbia già pagato avrà diritto al
rimborso della
somma indebitamente corrisposta per il tramite dello stesso
concessionario.
SGRAVIO (A SEGUITO DI DECISIONE DI
COMMISSIONE TRIBUTARIA)
Annullamento di una cartella di pagamento da parte dell’ufficio nei casi in cui
questa è stata dichiarata illegittima da una
Commissione tributaria. Deve essere
effettuato entro 90 giorni dalla notifica della decisione.
Contestualmente allo sgravio l’ufficio deve disporre anche il rimborso delle
somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della
decisione. Il rimborso viene riscosso presso il concessionario.
Le stesse regole si applicano per la restituzione delle somme versate per
tasse e
imposte indirette in conseguenza di un avviso di liquidazione (in questo caso,
naturalmente, il rimborso verrà disposto dall’ufficio che aveva ricevuto il
pagamento indebito).
Se lo sgravio non viene disposto tempestivamente dall’ufficio che vi sarebbe
tenuto, il contribuente può attivare il c.d.
giudizio di ottemperanza.
SOGGETTO PASSIVO
Persona fisica o giuridica tenuta al pagamento dei tributi.
SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
Situazione in cui più soggetti sono tenuti in solido al pagamento di un
tributo.
Il fisco può rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei coobbligati per
richiedere la corresponsione dell'intera somma dovuta, salvo la rivalsa di
carattere civile di colui che ha pagato nei confronti degli altri condebitori
(v. anche Responsabilità solidale).
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Componenti positive del reddito di impresa consistenti nella realizzazione di
un’entrata o nella estinzione di una passività derivanti da eventi imprevisti ed
eccezionali. Le S. A. realizzano, in sostanza, una variazione patrimoniale
positiva di operazioni avvenute in precedenti esercizi. La legge considera
sopravvenienze attive:
- i
ricavi o altri proventi conseguiti a
fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in
precedenti esercizi;
- i ricavi o altri proventi conseguiti per
ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi;
- la sopravvenuta insussistenza di costi
dedotti o passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
Componenti negative del reddito di impresa derivanti dal mancato conseguimento
di ricavi o di altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi o da altri eventi quali la sopravvenuta insussistenza di
attività iscritte in precedenti esercizi o il sostenimento di spese, perdite ed
oneri a fronte di ricavi ed altri proventi che hanno concorso a formare il
reddito in precedenti esercizi.
SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA E
GIUDIZIALE DELLA RISCOSSIONE
Dilazione del pagamento chiesta all’ufficio finanziario (S. amministrativa)
o alla commissione tributaria alla quale è stato presentato il ricorso (S.
giudiziale). Per la prima è necessario che il contribuente dimostri di
subire gravi danni dal dover effettuare il pagamento prima della sentenza della
commissione tributaria. Per la seconda occorre il c. d. fumus boni juris
(e cioè una apparente illegittimità dell’addebito) e il pericolo di danno
grave in cui può incorrere il contribuente a seguito del pagamento. Il
contribuente può richiedere la sospensione distintamente sia alla Commissione
che all’Ufficio.
V. anche Riscossione (Sospensione).
SOSTITUITO
Chi subisce da parte del sostituto d’imposta la
ritenuta alla fonte sul reddito
percepito.
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SOSTITUTO D’IMPOSTA
È chi (datore di lavoro, ente pensionistico, ecc.) per legge sostituisce in
tutto o in parte il contribuente (sostituito) nei rapporti con l’Amministrazione
finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni o
altri redditi erogati e successivamente versandole allo Stato. I sostituti di
imposta sono tenuti a denunciare annualmente le trattenute operate tramite un
apposita dichiarazione (modello 770).
SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Firma da apporre nel modello di
dichiarazione da parte del dichiarante. La
dichiarazione dei redditi deve essere sempre sottoscritta a pena di nullità, che
può essere sanata se il contribuente vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento
dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
SPESE MEDICHE
Spese sanitarie di qualunque tipo (medico-generiche, specialistiche,
chirurgiche, farmaceutiche, ecc.) che danno diritto alla
detrazione di imposta
del 19%, dopo aver tolto la franchigia di euro 129,11. La franchigia non si
applica se la spesa riguarda i mezzi necessari per l’accompagnamento,
deambulazione, locomozione e sollevamento dei portatori di handicap o l’acquisto
di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e
possibilità di integrazione. Le altre spese mediche sostenute per i disabili,
invece, sono interamente deducibili dal reddito (Agevolazioni per disabili).
Il contribuente che fa valere le spese sanitarie è tenuto a conservare la
relativa documentazione debitamente quietanzata.
SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL’ESTERO
Spese soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Anche
per queste spese va conservata, a cura del dichiarante, la documentazione
debitamente quietanzata e, nel caso in cui la stessa sia in lingua originale,
occorre corredarla di una traduzione in italiano (salvo che la spesa sia stata
sostenuta da un contribuente residente in Valle d’Aosta e in Alto Adige, dove è
ammessa rispettivamente la ricevuta in francese e tedesco). Non possono essere
computate tra quelle che danno diritto alla detrazione, in quanto non sono spese
sanitarie, le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure
per motivi di salute.
STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Carta dei diritti del contribuente introdotta nell’ordinamento italiano dalla
legge 212 del 2000.
I diritti riconosciuti dallo Statuto (che è stato integrato da diversi
regolamenti attuativi) sono:
- diritto all’informazione
- diritto alla conoscenza degli atti ed alla
trasparenza
- diritto alla motivazione degli atti
- diritto all’integrità patrimoniale
- diritto alla compensazione
- diritto al rispetto della buona fede
- diritto di interpello
- diritti del contribuente sottoposto a
verifica.
La legge 212 ha fissato inoltre i seguenti principi che il legislatore deve
rispettare quando intende emanare delle norme in materia tributaria:
- il ricorso a norme interpretative in
materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali e con legge ordinaria;
- le modifiche introdotte ai tributi
periodici si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore delle leggi che le prevedono. In ogni
caso, le norme non possono imporre ai contribuenti adempimenti che scadano prima
di 60 giorni dalla loro entrata in vigore;
- non è consentito prorogare i termini di
prescrizione e decadenza per gli
accertamenti;
- l’istituzione di nuovi tributi non può
essere disposta con decreto-legge;
- le leggi (o atti assimilati) che
contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo;
- le leggi che non hanno un oggetto
tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte
salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima.
Il testo della legge 212, così come quello di tutte le altre disposizioni in
materia tributaria e relative circolari, è reperibile sul sito Internet
dell’Agenzia.
STUDI DI SETTORE
Speciali metodologie utilizzate per valutare la capacità di produrre ricavi o
conseguire compensi delle singole attività economiche. Gli S. sono realizzati
attraverso una raccolta sistematica di dati, non solo di carattere fiscale ma
anche strutturali e di tipo obiettivo che caratterizzano l’attività del
contribuente e il contesto economico in cui questa si svolge.
Gli studi determinano l’entità dei
ricavi o compensi che con maggiore
probabilità può essere attribuita al contribuente individuando non solo la
capacità potenziale di produrre ricavi o compensi, ma anche i fattori interni o
esterni all’azienda che possono determinare una limitazione della capacità
stessa (orari, situazioni di mercato, ecc.).
Il contribuente attraverso gli S. è in grado di conoscere i criteri ai quali si
attiene l’Amministrazione nell’effettuare gli
accertamenti. Conoscendo
preventivamente cosa il fisco si aspetta da lui, il contribuente può regolare i
propri comportamenti:
- adeguando le proprie dichiarazioni ai
risultati degli studi di settore;
- non adeguandole in presenza di validi
motivi che ne giustificano lo scostamento.
L’applicazione degli S. avviene attraverso un apposito software denominato
Gerico.
SUCCESSIONI E DONAZIONI (IMPOSTA)
Prelievo che colpisce i trasferimenti per causa di morte e a titolo gratuito,
soppresso (per quanto riguarda le successioni) da recenti provvedimenti
legislativi.
Sui beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell’attivo ereditario
continuano a essere dovute le imposte
ipotecaria e catastale – rispettivamente
nella misura del 2% e dell’1% - applicate alla
base imponibile determinata
secondo le disposizioni relative all’imposta sulle successioni.
La dichiarazione di successione deve essere presentata solo nel caso in cui
nell’eredità siano inclusi beni immobili situati nel territorio italiano e
diritti immobiliari su questi.
Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione
sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI).
A differenza delle successioni, le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali
diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il
beneficiario.
Infatti, non è dovuta alcuna imposta per le donazioni effettuate a favore di:
- coniuge;
- discendenti in linea retta (padre/figlio;
nonno/nipote);
- altri parenti fino al quarto grado
(zio/nipote; fratelli, cugini).
Se la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecaria
(2%) e catastale (1%). Se, invece, il beneficiario non rientra nelle categorie
sopra elencate ed il valore della donazione da lui ricevuta eccede la franchigia
di euro 180.759,91 devono essere corrisposte, sul valore che supera la
franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita. E’ quindi
dovuta l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di
beni dalle disposizioni
concernenti questa imposta.
Per le persone con handicap l’importo della citata franchigia è elevato ad euro
516.456,90.