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Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

L’art. 1, comma 412, lett. b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, haprevisto la facoltà per i datori di lavoro di presentare l’istanza di attribuzione del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione anche prima di aver disposto le relative assunzioni. In attuazione della citata disposizione, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo modello di istanza (Mod. ICO), approvato conprovvedimento del Direttore dell'Agenzia del 12 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2006, che sostituisce il precedente modello approvato con il provvedimento del 30 gennaio 2003.

Con il nuovo modello è consentito chiedere l’attribuzione del credito d’imposta sia con riferimento ad incrementi occupazionali rilevati in relazione ad assunzioni già effettuate (istanza cosiddetta “ordinaria”) sia per incrementi della base occupazionale relativi ad assunzioni da effettuarsi (istanza cosiddetta“preventiva”). Inoltre, il nuovo modello può essere utilizzato anche per comunicare i dati identificativi dei lavoratori assunti, a seguito dell’accoglimento dell’istanza “preventiva” (istanza cosiddetta “consuntiva”).

Ilnuovo modello ICO può essere presentato a partire da lunedì 7 agosto 2006, atteso che il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione del modello cade di sabato, utilizzando la versione 2.0.1 del prodotto informatico di gestione denominato "CREDITOCCUPAZIONE", disponibile nel presente sito .

Le istanze di attribuzione del credito d’imposta relative ad assunzioni già effettuate, redatte sul modello ICO approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2003, utilizzando versioni precedenti del prodotto informatico "CREDITOCCUPAZIONE",potranno essere presentate fino a tutto il giorno 19 settembre 2006. Le istanze presentate successivamente a tale data, utilizzando versioni precedenti del prodotto informatico "CREDITOCCUPAZIONE”, verranno pertanto scartate.

Si riportano i codici tributo utilizzabili per la fruizione del credito d’imposta concesso a seguito della presentazione dell’istanza:

Attenzione: il credito di imposta (bonus occupazione) indebitamente fruito utilizzando i codici tributo 6732 e 6733 deve essere restituito utilizzando rispettivamente i codici tributo 6744 e 6745.

 

Normativa e prassi:

Per visualizzare e stampare i file in formato pdf, occorre il "viewer" Acrobat Reader, versione 4.0 o successive (www.adobe.com)