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Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, prevede la detrazione del 41 per cento dall'Irpef dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte delle spese sostenute nel 1998 e 1999, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento è di 150 milioni e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta. La detrazione in questione, secondo quanto disposto dall'art. 13 della L. 15 dicembre 1998, n. 441, si applica anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2000, limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.
Relativamente alle spese sostenute nell'anno d'imposta 1998, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1998. Per poter fruire della detrazione in questa ipotesi è necessario che:

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Per le predette spese sostenute nell'anno:

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Per ulteriori precisazioni in merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle altre modalità e condizioni si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

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