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| Dual income tax (DIT) |
Con il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, sono state emanate norme volte a favorire la
capitalizzazione delle imprese.
In particolare è stata prevista l'applicazione di un'aliquota d'imposta ridotta sugli
utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito per cui va
suddiviso il reddito imponibile in due parti (da cui l'espressione DIT "Dual Income
Tax") l'una commisurata al rendimento ordinario dei nuovi apporti di capitale
investito alla quale applicare la suddetta aliquota ridotta, l'altra assoggettata
all'aliquota ordinaria.
Ambito soggettivo di applicazione
I beneficiari delle disposizioni agevolative previste dalla DIT, interessati alla compilazione del presente modello di dichiarazione dei reddito sono:
persone fisiche esercenti attività commerciale (imprenditore individuale, collaboratori familiari di impresa familiare e coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria);
soci persone fisiche di società in nome collettivo;
soci persone fisiche di società in accomandita semplice.
Inoltre, per effetto del combinato disposto del comma 2, dell'art. 5 del D.Lgs. in esame e del comma 3, dell'art. 5 del Tuir, rientrano nell'ambito delle disposizioni agevolative anche:
d) i soci persone fisiche delle società di armamento;
e) i soci persone fisiche delle società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali.
Si precisa che il comma 2 del menzionato art. 5 stabilisce che le imprese
suindicate per poter fruire dei benefici della DIT devono aver tenuto la contabilità
ordinaria.
In particolare, tale previsione normativa risulta soddisfatta nell'ipotesi in cui:
a) il soggetto abbia tenuto la contabilità ordinaria in quanto ha superato i seguenti limiti di ricavi di cui all'art. 53 del Tuir:
360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;
b) il soggetto abbia tenuto la contabilità ordinaria anche a seguito di opzione irrevocabile per detto regime.
La "opzione irrevocabile" prevista nel menzionato dettato
normativo va intesa, come peraltro emerge dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs.,
alla stregua di una opzione avente carattere permanente. Relativamente al periodo
d'imposta oggetto della presente dichiarazione detta opzione irrevocabile si esercita
barrando l'apposita casella in corrispondenza del rigo VO15 del quadro VO della
dichiarazione IVA.
Il comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. in esame prevede, infine, che la disciplina agevolativa
in argomento si applica anche ai soggetti commerciali non residenti per le attività
svolte mediante stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato.
Trattasi, in particolare, per quanto di competenza del presente modello di dichiarazione,
delle persone fisiche non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato
aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Esclusioni dall'ambito soggettivo di applicazione
Sono esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della DIT, i soggetti sottoposti alle
procedure di fallimento o di concordato fallimentare, posto che dette procedure sono
finalizzate alla chiusura di un fallimento già dichiarato.
Relativamente alle imprese sottoposte alla liquidazione ordinaria, alla procedura di
amministrazione controllata di cui al titolo IV del R.D. 16 marzo 1942, n.267 nonché al
concordato preventivo con o senza cessione dei beni, si fa presente che le stesse
rientrano nel novero di quelle ammesse alla agevolazione.
Trattasi, infatti, di procedure finalizzate alla continuazione dell'esercizio
dell'attività economica allo scopo di evitare l'instaurarsi di procedure concorsuali.
Contenuto della disposizione agevolativa
L'agevolazione si concretizza in un assoggettamento separato ad imposizione sui redditi
(con l'aliquota del 19 per cento) sulla parte del reddito d'impresa dichiarato
corrispondente alla "remunerazione ordinaria del capitale investito".
Gli elementi necessari per la quantificazione della parte di reddito assoggettabile
all'aliquota ridotta sono:
a) la variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
b) la remunerazione ordinaria, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, da applicarsi alla variazione in aumento del capitale investito di cui al precedente punto a).
La variazione in aumento del capitale investito
Preliminarmente si precisa che le indicazioni che seguono per la determinazione della quota di reddito d'impresa agevolato, sono specificamente riferite all'imprenditore individuale posto che per il socio persona fisica di società di persone commerciale è la società stessa che provvede a calcolare ed a comunicare la quota di reddito agevolata da attribuirsi al socio medesimo. In ordine alla "variazione in aumento del capitale investito" si fa presente che questa è costituita dalla differenza positiva tra:
a) gli incrementi derivanti da:
conferimenti in denaro;
utile dell'esercizio ad esclusione di quello destinato a riserva non disponibile costituita a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4), c.c.;
b) i decrementi del patrimonio netto con attribuzione dello stesso, a qualsiasi titolo, all'imprenditore ed ai suoi collaboratori familiari.
Qualora l'impresa sia iniziata in corso d'anno la variazione in aumento deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso rispetto all'intero anno, atteso che la remunerazione ordinaria, stabilita con apposito decreto ministeriale, è riferita all'anno solare.
Individuazione e momento di rilevanza degli incrementi derivanti da conferimenti in denaro
Relativamente agli incrementi derivanti da conferimenti, la norma dispone che rilevano
esclusivamente quelli effettuati in denaro.
Tra i conferimenti in denaro vanno compresi, ad esempio i versamenti eseguiti
dall'imprenditore a valere sul capitale proprio.
I conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data di versamento; ne consegue che gli
stessi concorrono alla formazione dell'incremento in proporzione ai giorni che
intercorrono tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta in cui
sono stati effettuati.
Con riguardo ai periodi d'imposta successivi a quello in cui il conferimento di denaro è
stato effettuato, il conferimento stesso continua ad avere rilevanza, ai fini
dell'incremento del capitale investito, per il suo intero ammontare.
Individuazione e momento di rilevanza degli incrementi derivanti da conseguimento dell'utile d'esercizio
La norma prevede espressamente l'esclusione della rilevanza ai fini della DIT dei soli
accantonamenti a riserva non disponibile costituita a fronte di plusvalenze derivanti
dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (cosiddetto
"equity method") in applicazione dell'art. 2426, comma 1, n. 4), c.c.. Pertanto,
laddove alla formazione dell'utile d'esercizio abbiano concorso plusvalenze derivanti
dalla valutazione delle partecipazioni con il predetto metodo, la quota di utile derivante
da tale plusvalenza, non rileva ai fini della variazione in aumento del capitale
investito.
Ad eccezione di tale ipotesi, l'utile dell'esercizio conseguito dall'imprenditore
individuale rileva sempre ai fini dell'incremento del capitale investito valido ai fini
DIT.
La norma stabilisce che gli accantonamenti di utili rilevano a partire dalla data di
inizio dell'esercizio nel corso del quale tali riserve si sono formate, vale a dire
dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare, in tutto
o in parte, a riserva l'utile dell'esercizio. Mancando nell'imprenditore individuale tali
formalità, l'utile dell'esercizio rileva, in ogni caso, a partire dal primo giorno
dell'esercizio successivo a quello in cui è conseguito. Con riguardo agli esercizi
successivi, l'utile continua ad avere rilevanza, ai fini dell'incremento del capitale
investito, per l'intero importo.
Individuazione e momento di rilevanza dei decrementi dalla riduzione con attribuzione a qualsiasi titolo dell'imprenditore o ai suoi familiari
Tra i decrementi rilevanti ai fini della determinazione della variazione del capitale
investito, si comprendono i prelievi di denaro e le assegnazioni di beni, a valere sul
capitale proprio.
Si fa presente che tutti i decrementi sopra indicati costituiscono diminuzioni del
capitale investito ai fini della DIT, sia se effettuati mediante versamento di denaro, sia
se effettuati mediante l'assegnazione di beni.
Le riduzioni del patrimonio netto sopra individuate rilevano a partire dall'inizio
dell'esercizio in cui si sono verificate.
Ad esempio, qualora un soggetto, il cui esercizio coincide con l'anno solare, abbia
effettuato il 30 giugno 1998 un prelievo, a far valere sul capitale, di 100, lo stesso
rileverà, ai fini della riduzione del capitale investito, a partire dal 1° gennaio 1998.
Detti decrementi rileveranno per l'intero ammontare anche per gli esercizi successivi a
quello nel quale le riduzioni si sono verificate.
Il limite non superabile del patrimonio netto
In ciascun esercizio la variazione in aumento del capitale investito non può comunque
eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio, escluso l'utile del
medesimo periodo.
Nell'ipotesi, pertanto, in cui detta variazione in aumento - costituita dal risultato
positivo della somma algebrica di incrementi e decrementi del capitale investito - sia
superiore all'importo del patrimonio netto diminuito dell'utile dell'esercizio risultante
alla data di chiusura dell'esercizio, l'eccedenza non sarà utilizzabile ai fini del
computo dell'agevolazione in argomento.
Esempio:
Variazione in aumento rilevante
ai fini DIT del capitale investito:L. 444
Patrimonio netto alla chiusura
dell'esercizio al netto
del relativo utile:L. 400
Eccedenza non utilizzabile:L. 44
Nell'esempio, la variazione in aumento del capitale rilevante è limitata a 400 ed il
restante 44 non può essere utilizzato ai fini della DIT.
Le perdite dell'esercizio e quelle di esercizi precedenti non costituiscono decrementi ai
fini DIT; peraltro, i conferimenti in denaro rilevano comunque ai fini agevolativi
ancorchè gli stessi siano effettuati per far fronte alle predette perdite.
Relativamente alla nozione di patrimonio netto si fa presente che per l'imprenditore
individuale questa è riferibile al capitale proprio formato, ad esempio, dal capitale
conferito, dalle perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti e dalle specifiche
riserve iscritte in bilancio.
Resta escluso ai fini di cui trattasi, in quanto espressamente previsto dalla norma,
l'utile dell'esercizio.
Riduzioni della variazione in aumento del capitale investito
Gli artt. 2 e 3, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 466 del 1997, allo scopo di evitare che
la disciplina della DIT possa prestarsi a manovre elusive, moltiplicando a cascata gli
effetti agevolativi ovvero creando effetti distorsivi nell'attribuzione dell'agevolazione,
elencano talune fattispecie che danno luogo ad un disconoscimento della variazione in
aumento del capitale investito.
È opportuno precisare che le fattispecie in commento riducono la base DIT successivamente
alla verifica del limite non superabile del patrimonio netto di cui al precedente
paragrafo.
Le fattispecie antielusive, contemplate nei predetti articoli 2 e 3, non possono esaurire
la casistica ipotizzabile, tant'è che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 466/1997,
stabilisce che alle "disposizioni del presente decreto si applicano" le norme
antielusive previste dal terzo comma dell'art. 37 e dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del
1973.
Riduzione della base DIT derivante dall'incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari
L'ammontare della variazione in aumento del capitale investito non è riconosciuto fino a
concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle
partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso
al 30 settembre 1996.
Relativamente ai "titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni", si
precisa che sono tali quelli non rappresentativi di merci, i certificati di massa, le
quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo (cfr. art. 81, comma 1,
lett. c-ter), del Tuir in vigore dal 1° luglio 1998).
Riduzione della base DIT derivante dal corrispettivo pagato per l'acquisto di aziende
La variazione in aumento del capitale investito non è riconosciuta fino a concorrenza del
corrispettivo per l'acquisizione di aziende (o di rami d'azienda) già appartenenti ad
impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico. Al riguardo si
precisa che il corrispettivo non deve essere necessariamente in denaro; pertanto, anche il
corrispettivo in natura riduce la variazione in aumento del capitale investito.
Si fa presente che, ai fini della individuazione della nozione di controllo e di soggetto
economico, non può che farsi riferimento alla nozione di controllo di cui all'art. 2359
c.c., con la precisazione che il predetto riferimento deve necessariamente estendersi
anche ai soggetti diversi dalle società di capitali (persone fisiche e società di
persone).
Riduzione della base DIT derivante dai conferimenti in denaro a favore di società o enti del gruppo e incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti
Preliminarmente va rilevato lo scopo di evitare che si dia luogo ad un effetto
moltiplicatore a catena degli incrementi di capitale rilevanti ai fini della DIT in
conseguenza del conferimento a più soggetti dell'unico iniziale apporto di denaro.
In particolare, l'art. 3 del citato D.Lgs. n. 466 individua i soggetti interessati alle
operazioni di seguito descritte: trattasi dei soggetti che rivestono, in base all'art.
2359 del c.c., sia la qualità di controllanti che di controllati, anche insieme ad altri
soggetti, dallo stesso controllante.
L'anzidetta disposizione si applica anche qualora una o più società interessate al
rapporto di controllo di cui sopra sia soggetto non residente.
Riduzione della base DIT derivante dai conferimenti in denaro a favore di società o enti del gruppo
La variazione in aumento del capitale investito è ridotta di un importo pari ai
conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso
al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del
medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione,
prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura
dell'esercizio.
Si precisa che la condizione del controllo - la cui nozione è stata in precedenza
analizzata - che comporta la riduzione della base DIT, deve sussistere all'atto del
conferimento e può essere anche una conseguenza del conferimento stesso, laddove il
predetto controllo si realizzi per effetto delle azioni o quote ricevute a seguito del
medesimo conferimento e rileva ancorché il controllo stesso si sia verificato anche per
un solo giorno del periodo di imposta.
Resta inteso che, qualora i conferimenti effettuati anteriormente a quello che ha
determinato la situazione di controllo siano riconducibili ad un unico disegno diretto
all'acquisizione del controllo stesso, realizzato tuttavia con conferimenti effettuati in
tempi diversi al fine di eludere la portata della norma in commento, si renderà
applicabile, sussistendone i presupposti, la disposizione contenuta nell'art. 37-bis del
D.P.R. n. 600 del 1973 in forza del richiamo che a quest'ultima norma fa l'art. 6 del
D.Lgs. n. 466/1997.
Infine, si fa presente che una volta ridotta la base DIT per effetto del conferimento in
denaro, la riduzione stessa permane anche laddove il controllo venga meno.
Riduzione della base DIT derivante dall'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti
La variazione in aumento del capitale investito non ha effetto fino a concorrenza
dell'incremento dei crediti da finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio
relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.
Rientra nella nozione di crediti da finanziamento ogni credito derivante da operazioni di
finanziamento ancorchè non iscritto fra le immobilizzazioni finanziarie.
Per verificare l'obbligo della riduzione della base DIT è quindi necessario porre a
raffronto l'importo complessivo dei crediti da finanziamento in bilancio alla fine
dell'esercizio per il quale si è calcolata la variazione in aumento del capitale
investito, con l'importo complessivo dei crediti da finanziamento risultanti dal bilancio
relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. L'eventuale maggior valore del primo
importo rispetto al secondo determina una riduzione della variazione in aumento del
capitale investito.
Ulteriori requisiti richiesti per poter fruire dell'agevolazione DIT
La variazione in aumento del capitale investito, come sopra determinata, rileva ai fini del computo dell'agevolazione, fino a concorrenza:
a) della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
b) del valore dei beni strumentali nuovi di cui agli art. 67 e 68 del Tuir, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio successivo a quello sopra citato.
Riconoscimento della base DIT nei limiti della riduzione dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento
Tenuto conto che i soggetti diversi dalle società di capitale non hanno l'obbligo di redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e seguenti c.c., l'individuazione dei crediti e dei debiti da finanziamento deve essere comunque operata con riferimento alle voci patrimoniali classificabili nei predetti articoli del codice civile e, in particolare, per i debiti, deve essere effettuata con riferimento al passivo dello stato patrimoniale, lett. D) - Debiti, nn. 3) debiti verso banche, 4) debiti verso altri finanziatori, 7) debiti rappresentati da titoli di credito, 8) 9) e 10) - debiti, rispettivamente, verso imprese controllate, collegate e controllanti. Relativamente ai predetti nn. 7), 8), 9) e 10), è necessario precisare che gli stessi rilevano ai fini dell'agevolazione solo se aventi natura finanziaria.
La destinazione della variazione in aumento del capitale investito a riduzione dei debiti
da finanziamento rileva ai fini dell'agevolazione ancorché la predetta riduzione si
riferisca a debiti verso soggetti controllati.
Relativamente ai crediti da finanziamento, l'individuazione deve essere operata con
riferimento alle voci patrimoniali classificabili nell'art. 2424 c.c. e, in particolare,
all'attivo, III - immobilizzazioni finanziarie, n. 2) - crediti: a) b) c) e d)
rispettivamente verso imprese controllate, collegate, controllanti e verso altri.
Rientrano inoltre nella nozione di crediti da finanziamento quelli afferenti ad operazioni
di natura finanziaria ancorché non costituenti immobilizzazioni finanziarie.
Nella nozione "crediti da finanziamento" non devono essere ricompresi quelli
destinati alla concessione di finanziamenti a soggetti controllati, in quanto questi hanno
già generato una riduzione della base DIT in virtù di quanto disposto dalla lett. c) del
comma 3, dell'art. 3 del D.Lgs. n. 466/1997.
È opportuno precisare che il computo annuale della riduzione dell'importo complessivo dei
debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, deve avvenire con riguardo
alla situazione debitoria e creditoria esistente alla chiusura del periodo d'imposta in
corso alla data del 30 settembre 1996.
Riconoscimento della base DIT nei limiti dell'acquisizione di beni strumentali nuovi
Per quanto attiene ai beni strumentali di cui agli art. 67 e 68 del Tuir, si precisa che
gli stessi debbono essere necessariamente "nuovi", cioè acquistati dal soggetto
produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore, restando di conseguenza esclusi
quelli già utilizzati da altri soggetti, residenti o non residenti, anche in locazione o
comodato.
In ordine alla nozione di "beni strumentali nuovi" sono stati forniti
chiarimenti nel punto 3.5 della circolare n. 181/E del 27 ottobre 1994 e nella voce
"Detassazione del reddito d'impresa reinvestito" dell'Appendice
alle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi 1996.
Gli acquisti dei suddetti beni devono avvenire a partire dall'esercizio successivo a
quello in corso al 30 settembre 1996.
Il valore dei suddetti beni va assunto al lordo delle quote di ammortamento e in
proporzione al loro periodo di possesso nell'esercizio.
Pertanto, in caso di acquisto e cessione dei suddetti beni in corso d'anno, il valore
degli stessi dovrà essere necessariamente ragguagliato al periodo di possesso, espresso
in giorni, nell'esercizio.
Per quanto concerne i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, il costo
rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei
beni stessi sostenuto dal concedente; a tal fine il predetto costo va assunto al netto
dell'Iva nei casi in cui questa sia detraibile e non ha alcun rilievo il prezzo di
riscatto.
Per i beni fungibili, il valore deve essere assunto con il metodo "primo entrato,
primo uscito".
Tale ultimo criterio comporta che in caso di estromissione del bene dall'impresa per
qualunque causa (ad esempio, cessione, assegnazione all'imprenditore e ai suoi
collaboratori familiari, eliminazione, destinazione a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa) nel corso del periodo in cui il bene rileva ai fini dell'agevolazione, deve
considerarsi uscito per primo il bene acquistato per primo.
Esempio:
Reddito di partecipazione in impresa agevolato ai fini DIT:Lire 40.000.000
Reddito di partecipazione in impresa non agevolato:Lire 15.000.000
Reddito di lavoro dipendente:Lire 95.000.000
Totale reddito imponibile:Lire 150.000.000
Scaglioni di reddito (Lire) |
Aliquota d'importo |
da |
0 |
a |
15.000.000 |
18,5% |
|
da |
15.000.001 |
a |
30.000.000 |
26,5% |
|
da |
30.000.001 |
a |
60.000.000 |
33,5% |
|
da |
60.000.001 |
a |
135.000.000 |
39,5% |
|
oltre |
135.000.000 |
45,5% |
Calcolo dell'imposta Irpef sul reddito compessivo, escluso il reddito d'impresa agevolato DIT
Scaglioni di Reddito (Lire) |
Aliquota d'importo |
Importo(Lire) |
da |
0 |
a |
15.000.000 |
18,5% |
0 |
(imposta sostitutiva) |
da |
15.000.001 |
a |
30.000.000 |
26,5% |
0 |
(imposta sostitutiva) |
da |
30.000.001 |
a |
40.000.000 |
33,5% |
0 |
(imposta sostitutiva) |
da |
40.000.001 |
a |
60.000.000 |
33,5% |
6.700.000 |
|
da |
60.000.001 |
a |
135.000.000 |
39,5% |
29.625.000 |
|
da |
135.000.001 |
a |
150.000.000 |
45,5% |
6.825.000 |
Totale imposta ordinaria Irpef
43.150.000
Il reddito agevolato ai fini DIT pari a L.40.000.000 sarà assoggettato separatamente
all'Irpef con aliquota del 19 per cento, quindi:
L. 40.000.000 x 19% = L. 7.600.000 (imposta separata Irpef)
Con riferimento al tale criterio di calcolo, si fa presente che i beni in precedenza
detenuti in base a contratti di locazione finanziaria si considerano "entrati"
nel momento del loro riscatto.
Con riferimento alla nozione di beni fungibili si ritiene che questi, secondo quanto
stabilito dalla Cassazione con "sentenza n. 5113 del 1977", siano individuabili
nei beni che, nella "valutazione sociale, vengono considerati sostanzialmente uguali,
per l'identità dei loro essenziali elementi strutturali e della loro funzione, anche se
ciascuno di essi è provvisto di ulteriori caratteristiche individualizzanti, le quali
sono però considerate non essenziali, così da essere sostituibili e surrogabili fra
loro".
Il valore dei beni rileva sino all'esercizio in cui lo stesso risulta integralmente
ammortizzato in base ai coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 31
dicembre 1988.
Per valore del bene deve intendersi quello fiscalmente riconosciuto. Ne consegue che nel
caso di acquisto, ad esempio, di autovetture soggette alle limitazioni di deducibilità
contenute nell'art. 121-bis del Tuir, il valore dell'acquisizione dei suddetti beni, ai
fini dell'agevolazione in argomento, rileverà nei limiti in esso indicati.
La condizione sopra posta è riferibile anche ai beni che sono stati acquisiti in
locazione finanziaria; al riguardo, si rammenta che affinché l'acquisizione dei beni in
leasing rilevi ai fini DIT il contratto di locazione finanziaria deve avere durata almeno
pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento
stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988 mentre, per i beni immobili, il contratto deve avere
una durata non inferiore a otto anni.
Con riguardo, inoltre, ai beni acquisiti in proprietà, si deve prescindere dalle
modalità di deduzione delle quote di ammortamento ("ridotte",
"anticipate", "accelerate" o deduzione integrale per beni di costo
unitario inferiore ad un milione), di fatto adottate dal soggetto, in quanto il valore del
bene rileva, ai fini dell'agevolazione, fino all'esercizio in cui lo stesso risulta
ammortizzabile in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti con il predetto D.M. 31
dicembre 1988.
Le eventuali cessioni di beni strumentali di cui all'art. 67 e 68 del Tuir, prima del loro
completo ammortamento, comporta, come già precisato, la rilevanza del valore del bene
ceduto ai fini del computo dell'agevolazione prevista dal D.Lgs. in commento in relazione
ai giorni di possesso.
Eccedenza della parte di reddito che fruisce dell'aliquota ridotta rispetto al reddito complessivo netto
Qualora la quota del reddito dell'impresa assoggettabile all'aliquota ridotta, risulti
superiore all'intero reddito imponibile dell'impresa stessa, l'eccedenza non può essere
utilizzata ai fini DIT e, conseguentemente, è persa.
Remunerazione ordinaria del capitale investito
La remunerazione ordinaria da applicare all'incremento del capitale investito rispetto a
quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, al fine di
individuare l'importo della parte del reddito imponibile da assoggettare ad aliquota
d'imposta ridotta, è determinata, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro, da emanarsi con riferimento a ciascun esercizio entro il 31 marzo
dell'anno in cui è in corso l'esercizio medesimo, tenendo conto dei rendimenti finanziari
medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a
titolo di compensazione del maggior rischio.
Tale coefficiente deve essere applicato alla base DIT determinata secondo le indicazioni
fornite nei paragrafi precedenti.
Determinazione dell'imposta sostitutiva Irpef
Il reddito d'impresa dichiarato dall'imprenditore individuale e dai soci persone fisiche
di società di persone commerciali può essere assoggettato separatamente all'imposta sul
reddito con l'aliquota del 19 per cento, relativamente alla parte del predetto reddito
d'impresa corrispondente all'ammontare agevolato determinato con i criteri indicati nei
precedenti paragrafi.
L'espressione "assoggettato separatamente" comporta, nella sostanza,
l'applicazione di un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è fissata nella misura del 19
per cento.
Tale reddito concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche
esercenti attività d'impresa e dei soci delle società in nome collettivo ed in
accomandita semplice, ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito
di cui all'art. 11 del Tuir.
In sostanza, ai fini della formazione degli scaglioni di cui all'art. 11 del Tuir per la
determinazione dell'imposta Irpef, il reddito d'impresa agevolato, in presenza di altri
redditi imponibili, concorrerà alla formazione del primo scaglione e dei successivi fino
a concorrenza del suo intero ammontare; pertanto, gli eventuali altri redditi, rispetto a
quello agevolato, si aggiungeranno a quello agevolato ai fini della formazione degli
scaglioni successivi (vedere l'esempio contenuto nella pagina).
Ciò posto, appare utile precisare che il predetto calcolo ai fini della determinazione
del reddito imponibile riguarda esclusivamente gli imprenditori individuali e i soci
persone fisiche delle società di persone, con esclusione, pertanto, dell'ipotesi in cui i
soci siano società di persone ovvero di capitali, atteso che il reddito agevolato
concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle
società personali ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di
cui all'art. 11 del Tuir.
Passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria anche
per opzione irrevocabile. Se l'obbligo per la tenuta della contabilità ordinaria, anche per effetto di esercizio di
opzione irrevocabile, decorre da un periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30
settembre 1996, è necessario fare riferimento, ai fini delle variazioni in aumento del
capitale investito e delle riduzioni dei debiti, agli elementi patrimoniali di apertura
risultanti all'inizio del periodo d'imposta in cui sorge l'obbligo medesimo nonché ai
beni strumentali acquisiti a decorrere dell'esercizio stesso. Al riguardo, si fa presente
che i predetti elementi risultanti dalla situazione patrimoniale da redigere con
riferimento all'inizio del periodo d'imposta, dovranno essere valutati secondo i criteri
stabiliti dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, che disciplina le modalità di passaggio
dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria.