Logo Agenzia Entrate


Leggi i suggerimenti

Sono presenti 97 messaggi.


Visualizza i suggerimenti del:


Elenco dei suggerimenti pubblicati
Data Nickname Suggerimento
29/09/2009 17:48ButterflyQuesito in merito al trasferimento in Italia dei rendimenti delle attività finanziarie scudate prodotti dall'1/1/2009 alla data dello scudo. Qualora il soggetto effettui uno scudo per 100.000 euro (somma capitale detenuta al 31/12/2008) pagando il 5%, e dichiari anche di avvalersi della tassazione forfetaria del 27% sui rendimenti 2009,operativamente come avviene il trasferimento in Italia del rendimento 2009? Da tenere conto che il rendimento calcolato forfetariamente fra l'altro non coincide con l'importo effettivamente da rimpatriare. Se infatti si eseguisse un bonifico dal c/c estero al c/c italiano e si dichiarasse il movimento nel quadro RW Unico 2010, verrebbe meno la riservatezza dello scudo, in quanto per questo soggetto sarebbe subito identificata l'esistenza di rapporti con l'estero ante 2009 mai dichiarati in RW. Se non si segue questa impostazione, come ci si tutela da sanzioni per il trasferimento di denaro dall'estero nel 2009 non dichiarato in Unico 2010? Grazie per i chiarimenti che vorrete inserire nella circolare.
29/09/2009 17:35soniaus79Un mio cliente, cittadino italiano iscritto all’AIRE, il quale ha la residenza anagrafica in un PAESE EXTRA–UE (non Black List), svolge principalmente attività di lavoro autonomo in Italia e all’estero e negli ultimi quattro anni (2006 - 2009) non ha trascorso la maggior parte di ciascun periodo di imposta all’estero, o, quanto meno, non è in grado di dimostrarlo con assoluta precisione. Posto che lo stesso mio Cliente (essendosi nel frattempo anche coniugato con una cittadina USA residente in Italia) ritiene pertanto di non essere residente fiscale all’estero sin dal 2006, da allora presenta il Mod. Unico e compila il quadro RW, sezione II – Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria - dando però precisa indicazione nel frontespizio del Mod. Unico stesso, di essere residente all' estero, di avere nazionalità italiana e domicilio fiscale in Italia. Di ciò tenuto conto, si chiede cortese conferma che il caso di specie consenta al contribuente di presentare efficacemente la dichiarazione riservata, pur non essendo il suo caso quello previsto dalla “Bozza di Circolare” pubblicata il 15/09 u.s., che fa riferimento, per i non residenti, esclusivamente ai residenti nei Paesi Black List e come anche si desume dalle “istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata delle attività emerse” - sezione “Dati del dichiarante”.
29/09/2009 17:10massimoChi si è reso donatario di attività all'estero , puo' rimpatriare tali attività vedendosi precluso l'accertamento sul mancato versamento dell'imposta sulla donazione come da circolare 99/e "Gli accertamenti sono preclusi anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, quali, ad esempio, l’IVA o l’imposta sulle successioni e donazioni, sempreché si tratti di accertamenti relativi ad “imponibili” che siano riferibili alle attività oggetto di emersione Gli effetti preclusivi offerti dalla dichiarazione riservata eventualmente presentata dal donatario ricadono anche sul donante obbligato in via solidale?
29/09/2009 17:07cassettaConsiderando che le attività detenute alla data del 31 dicembre 2008 possono anche differire, dal punto di vista qualitativo, da quelle effettivamente rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata.” Circolare 99/2001 e Circolare provvisoria 15.9.09 , se il denaro contante detenuto in cassette di sicurezza all’estero al 31.12.2008 è stato successivamente a tale data depositato su un conto corrente presso un intermediario estero è possibile procedere con il rimpatrio delle medesime attività finanziare mediante bonifico bancario?
29/09/2009 16:12memberIn relazione alla possibilità (prevista dall’ emendamento che introduce il comma 7-bis all’art 13 bis del DL 78/09) ) per le cfc controllate o collegate di effettuare l’emersione dei capitali (scudo fiscale 2009) si richiede di specificare 1) se la cfc a presenta la dichiarazione riservata , trattandosi spesso di società che non hanno obblighi di scritture contabili, come è possibile attestare nei confronti dell’intermediario il collegamento con gli effettivi partecipanti che dovrebbero beneficiare degli effetti dello scudo? I partecipanti , per godere della la preclusione degli accertamenti , l’esclusione dalla punibilità , e l’estinzione delle sanzione , possono esibire la dichiarazione riservata presentata dalla cfc senza alcun documento aggiuntivo che ne attesti il collegamento come partecipanti ? 2) se la cfc , successivamente al rimpatrio , viene messa in liquidazione e le attività vengono attribuite ai partecipanti al medesimo valore indicato in dichiarazione riservata , si ha effetto neutrale per i partecipanti stessi ? ovvero gli stessi vengono attribuiti 3) Gli effetti dello scudo si producono in capo ai partecipanti , come previsto dall’emendato art 7bis , ma non è possibile assicurare ai partecipanti l’anonimato, visto che avranno l’obbligo di indicare per trasparenza i redditi della società estera di cui agli articoli 167-168 ? (i redditi sussistono anche qualora elementi nell’attivo del bilancio cfc comportino la presunzione di redditività ex art 2 DM 268/2006) 4) Se la cfc viene rimpatriata per il tramite di intermediario società fiduciaria mediante il trasferimento in intestazione alla fiduciaria delle quote di partecipazione della cfc per conto del dichiarante , la medesima società fiduciaria nell’ambito della dichiarazione del sostituto d’imposta deve assolvere adempimenti specifici per assicurare la trasparenza? ( ad esempio come previsto con la risoluzione 136e del 7.12.06 che impone l’obbligo alle società fiduciaria di indicare nel 770 i nominativi degli effettivi partecipanti nella società di persone ed i redditi a questi attribuiti)



12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pag. succ